Punti chiave
- Ogni data center dell’UE con almeno 500 kW di potenza IT installata deve comunicare ogni anno, entro il 15 maggio, 7 elementi informativi sul sito e 24 indicatori chiave di prestazione alla banca dati europea, con riferimento all’anno civile precedente.
- Da questi dati si calcolano quattro indicatori: PUE, WUE, il fattore di riutilizzo dell’energia (ERF) e il fattore di energia rinnovabile (REF).
- Nel primo ciclo hanno comunicato solo 770 data center, circa il 36% dei siti che la Commissione stima fossero soggetti all’obbligo. Il PUE medio comunicato è stato 1,36.
- I dati dei singoli siti nella banca dati europea sono riservati; vengono pubblicati solo gli aggregati per Stato membro e per l’UE. Gli operatori restano comunque tenuti a pubblicare autonomamente le informazioni dell’allegato VII, salvi i segreti commerciali.
- Il 21 settembre 2026 la Commissione ha adottato il sistema di classificazione e ha aperto una consultazione sulle norme minime di prestazione, in corso fino al 14 dicembre 2026, con una proposta prevista per il secondo trimestre del 2027.
Nel primo ciclo di rendicontazione energetica obbligatoria dell’UE hanno comunicato solo 770 data center, circa il 36% dei siti che la Commissione europea stima fossero tenuti a farlo. Sei Stati membri non hanno comunicato nulla. È lo stesso conteggio della Commissione, nel suo rapporto del 21 settembre 2026, e riguarda chiunque gestisca un sito europeo, perché gli stessi dati sono ora alla base di un sistema di classificazione e, dal 2027, di norme minime di prestazione proposte. Questa guida spiega chi deve comunicare ai sensi della direttiva UE sull’efficienza energetica (EED), cosa contiene la comunicazione, quando è dovuta, cosa diventa pubblico e come si calcolano i quattro indicatori principali, con un esempio pratico per un sito di colocation da 2 MW.
Il tuo data center deve comunicare ai sensi della EED?
L’articolo 12 della direttiva (UE) 2023/1791 si applica ai titolari e ai gestori di data center con una domanda di potenza delle tecnologie dell’informazione installate di almeno 500 kW. La soglia riguarda la potenza IT installata, non l’allacciamento alla rete né il carico medio: una sala da 2 MW che lavora a metà carico rientra comunque nell’ambito di applicazione. I siti sotto i 500 kW sono semplicemente fuori dall’ambito di applicazione; la direttiva non prevede per loro alcuna esenzione. Sono esclusi i data center utilizzati, o che forniscono servizi esclusivamente, per la difesa e la protezione civile.
Attenzione al secondo valore di 1 MW presente nella stessa direttiva, perché misura qualcos’altro. L’articolo 26, paragrafo 6, impone ai data center con una potenza totale assorbita nominale superiore a 1 MW di utilizzare il calore di scarto, o altre applicazioni di recupero del calore di scarto, a meno che un’analisi costi-benefici non dimostri che ciò non è tecnicamente o economicamente fattibile. Questo criterio riguarda l’assorbimento energetico dell’intera struttura, non il carico IT, ed è un obbligo distinto dalla rendicontazione.
La Germania va oltre. La sua legge sull’efficienza energetica (EnEfG) definisce un data center a partire da 300 kW di potenza di allacciamento nominale non ridondante, ha imposto ai siti da 500 kW di comunicare entro il 15 maggio 2024 e a quelli da 200 kW fino a meno di 500 kW entro il 1° luglio 2025 (§20), e fissa una scadenza nazionale al 31 marzo di ogni anno per le informazioni dell’anno precedente (§13). Il registro nazionale trasmette poi i dati alla banca dati europea (§14). Un operatore tedesco lavora quindi con due scadenzari.
Cosa contiene la comunicazione: 7 elementi e 24 indicatori
L’allegato VII della direttiva fissa il principio in tre brevi punti. Il dettaglio operativo è nel regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione, che stabilisce esattamente cosa devono inviare gli operatori. L’allegato I chiede 7 elementi informativi sul sito: denominazione, titolare e gestore, ubicazione, tipo di data center (aziendale, in coubicazione o in co-hosting), data di entrata in funzione e livello di ridondanza dell’infrastruttura elettrica e di raffreddamento. L’allegato II elenca 24 indicatori chiave di prestazione in tre gruppi.
| Gruppo | Indicatori (simbolo, unità) |
|---|---|
| Energia e sostenibilità (18) | Domanda di potenza delle tecnologie dell’informazione installate (PDIT, kW); superficie totale e superficie della sala computer (m²); consumo energetico totale (EDC, kWh), con i generatori di riserva indicati separatamente; consumo energetico delle apparecchiature informatiche (EIT, kWh); funzioni di rete offerte (sì/no); capacità delle batterie offerta alla rete (kW); apporto totale di acqua e di acqua potabile (m³); calore di scarto riutilizzato (EREUSE, kWh); temperatura media del calore di scarto (°C); temperatura di impostazione dell’aria di aspirazione IT (°C); tipi di refrigerante; gradi-giorno di raffrescamento; energia rinnovabile totale e da garanzie di origine, accordi di compravendita di energia elettrica e generazione in loco (kWh) |
| Capacità TIC (2) | Capacità dei server; capacità di archiviazione (PB) |
| Traffico dati (4) | Larghezza di banda in entrata e in uscita (GB/s); traffico dati in entrata e in uscita (EB) |
All’inizio si applicavano due deroghe. Nel primo periodo di comunicazione, un operatore che per motivi tecnici non poteva misurare alcuni degli indicatori energetici, idrici, termici e sulle rinnovabili poteva ometterli spiegandone il motivo. Per i primi due periodi, un operatore in coubicazione che non riusciva a raccogliere i dati dei propri clienti doveva stimare e indicare la percentuale di superficie della sala computer coperta dai propri dati. Entrambe le deroghe sono ormai scadute, quindi a partire dalla comunicazione del 15 maggio 2026 un operatore in coubicazione deve rendicontare l’intero set di indicatori.
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Quando va presentata la comunicazione, e a chi
Il testo della direttiva indica il 15 maggio 2024. Nella pratica, la prima comunicazione era dovuta entro il 15 settembre 2024, data fissata dal regolamento delegato, poi il 15 maggio 2025 e il 15 maggio di ogni anno successivo. Ogni comunicazione copre l’anno civile precedente all’anno di comunicazione, quindi quella dovuta il 15 maggio 2027 copre il 2026. Gli operatori la inviano tramite il proprio sistema nazionale di comunicazione, dove lo Stato membro ne ha istituito uno (il registro tedesco è un esempio), oppure direttamente alla banca dati europea negli altri casi.
Cosa diventa pubblico e cosa resta riservato
Ci sono due livelli di pubblicazione, facili da confondere. Il primo è l’obbligo proprio dell’operatore ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva: rendere pubbliche le informazioni dell’allegato VII, salvo quelle protette come segreti commerciali e aziendali dal diritto dell’Unione e nazionale. Il secondo è la banca dati europea. Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento delegato, la Commissione e gli Stati membri mantengono riservati i dati dei singoli data center, e la banca dati pubblica solo aggregati a livello di Stato membro e dell’UE, suddivisi per classe dimensionale da 100 kW a oltre 10 MW. Un concorrente non può consultare il tuo PUE nella banca dati UE; se possa trovarlo sul tuo sito web dipende da cosa pubblichi ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1.
Esempio pratico: i quattro indicatori per un sito di colocation da 2 MW
L’allegato III del regolamento delegato definisce quattro indicatori di sostenibilità come semplici rapporti tra i dati comunicati: PUE = EDC ÷ EIT; WUE = apporto di acqua ÷ EIT, con EIT in MWh; ERF = EREUSE ÷ EDC; e REF = energia rinnovabile totale ÷ EDC. Due dividono per l’energia IT e due per l’energia dell’intera struttura, ed è per questo che un sito può migliorare il proprio PUE e vedere aumentare l’ERF senza riutilizzare un solo kilowattora in più di calore.
Prendiamo un sito illustrativo, non reale: 2.000 kW di potenza IT installata, un carico IT medio di 1.100 kW nel corso del 2026 e una struttura che opera con un PUE di 1,40. Le apparecchiature IT consumano 1.100 kW × 8.760 ore = 9.636.000 kWh, cioè 9.636 MWh. L’intero sito consuma 1,40 volte tale valore, ossia 13.490.400 kWh. Supponiamo che abbia prelevato 5.300 m³ di acqua, ceduto 400.000 kWh di calore a un edificio vicino e coperto 9.000.000 kWh con garanzie di origine, 3.000.000 kWh con un accordo di compravendita di energia elettrica e 150.000 kWh con fotovoltaico sul tetto.
| Indicatore | Calcolo | Risultato | Media UE, rendicontazione 2024 |
|---|---|---|---|
| PUE | 13.490.400 ÷ 9.636.000 | 1,40 | 1,36 |
| WUE (m³/MWh) | 5.300 ÷ 9.636 | 0,55 | 0,58 |
| ERF | 400.000 ÷ 13.490.400 | 0,03 | Circa l’1,8% del calore riutilizzato; 67 siti hanno dichiarato un qualche riutilizzo |
| REF | 12.150.000 ÷ 13.490.400 | 0,90 | 0,86 (ponderato) |
Due cose colpiscono. Il PUE di 1,40 è leggermente peggiore della media UE di 1,36, che è una media dei soli siti che hanno comunicato, e la Commissione ne ha considerati affidabili solo 681 per il valore di PUE. Inoltre, lo stesso sito in Germania, se entrato in funzione prima del 1° luglio 2026, rispetta il limite EnEfG di 1,5 applicabile dal 1° luglio 2027, ma non quello di 1,3 in vigore dal 1° luglio 2030 (§11). Per arrivarci occorre ridurre l’energia della struttura di 963.600 kWh l’anno a parità di carico IT, circa il 7% del totale. Il nostro caso pratico su containment e raffreddamento a liquido mostra quanto i normali interventi di retrofit possano spostare un sito esistente raffreddato ad aria.
Cosa è cambiato il 21 settembre 2026
La Commissione ha pubblicato la propria valutazione dei dati del primo ciclo di comunicazione il 21 settembre 2026, insieme al secondo passo del proprio approccio in tre fasi: un regolamento delegato che istituisce un sistema comune dell’Unione di classificazione dei data center, basato sugli indicatori già comunicati. La Commissione afferma che il sistema di classificazione non comporta alcun onere di comunicazione aggiuntivo per gli operatori. Il terzo passo sono le norme minime di prestazione. Lo stesso giorno si è aperta una consultazione pubblica e un invito a presentare contributi, in corso fino al 14 dicembre 2026; la Commissione prevede di pubblicare una proposta nel secondo trimestre del 2027. Solo il 70,1% dei dati del primo ciclo è stato giudicato affidabile, quindi la qualità di quanto gli operatori comunicano oggi determinerà le soglie a cui saranno tenuti in futuro.
Se stai scegliendo dove costruire, anziché rendicontare un sito già operativo, la nostra mappa dei costi di localizzazione dei data center confronta i costi dell’elettricità e degli allacciamenti in tutta Europa.
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